Aiuti per lo Sport

DECRETO “CURA ITALIA”: ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREMESSA: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (edizione straordinaria nr. 161) il Decreto “Cura Italia” D.L. 17 marzo 2020 nr. 18. Dopo la circolare di ieri con una serie di prime indicazioni, si riporta il dettaglio di due articoli di sicuro interesse per il mondo sportivo.

1 – CANONI DI LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI: con l’art. 95 si prevede la sospensione dei versamenti dei canoni di locazione, dovuti su impianti sportivi pubblici, fino al 31 maggio 2020. Tali versamenti saranno da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

2 – INDENNITÀ PER COLLABORATORI SPORTIVI: con l’art. 96 si prevede un’indennità pari a 600,00 euro per il mese di marzo 2020, anche per i collaboratori sportivi. Le condizioni per l’accesso al contributo sono l’esistenza di un rapporto di collaborazione sportiva ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR instaurato in data anteriore al 23/02/2020 con uno di tali soggetti: Federazione Sportiva Nazionale; Ente di Promozione Sportiva; Associazione o Società Sportiva Dilettantistica iscritta al registro CONI.
Per richiedere tale contributo i collaboratori sportivi dovranno presentare apposita autocertificazione della preesistenza al 23/02/2020 del rapporto di collaborazione con il soggetto sportivo e della mancata percezione di altro reddito da lavoro (si attendono chiarimenti in merito a questa condizione), sulla base della modulistica che verrà predisposta dal Ministero.
Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute Spa cui verranno messi a disposizione i fondi destinati e che procederà alla valutazione delle pratiche e alla liquidazione dei contributi ai beneficiari. L’istruttoria delle pratiche sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione e avuta attenzione che il soggetto con cui il beneficiario dichiari di avere in essere la collaborazione sportiva sia un soggetto riconosciuto dall’ordinamento sportivo (FSN e EPS) o iscritto al registro CONI 2.0.
Il provvedimento prevede che entro 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanerà un apposito Decreto in cui saranno individuate le modalità di presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
CONSIGLI: in attesa di sapere quali saranno le modalità di presentazione delle domande, si possono fornire oggi alcuni consigli utili ai collaboratori sportivi:

  1. verificare di essere in possesso di un contratto di collaborazione sportiva, regolarmente sottoscritto con uno dei soggetti dell’ordinamento sportivo sopra indicati, preesistente alla data del 23/02/2020;
  2. verificare se l’A.S.D./S.S.D. con cui si intratteneva il rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23/02/2020 sia iscritta al Registro CONI.

    TESTO ORIGINALE: si riporta di seguito il testo dei due articoli citati del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.
    Art. 95
    (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
  3. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
  4. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
    Art.96
    (Indennità collaboratori sportivi)
  5. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  6. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
  7. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  8. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
    Non appena vi saranno nuove indicazioni, provvederemo ad inviare ulteriori comunicazioni grazie al nostro Servizio di Sportello Fiscale .